Aziende e metaverso: concept image

Le aziende sbarcano nel metaverso. Prima però…

Per evitare il rischio di contraffazione digitale vanno protetti in anticipo. Le aziende devono anche valutare gli aspetti legati alla gestione dei dati dei clienti

 

Se le aziende sbarcano nel metaverso occorre estendere le tutele dei propri asset anche ad esso; ancora prima di sbarcare nel mondo virtuale, o meglio nei mondi virtuali, perché – ed è questa la prima regola da tenere a mente per le società che decidono di essere presenti anche sulle nuove frontiere digitali – di metaversi ce ne potranno essere tanti e vanno monitorati, uno a uno.

Una volta valutata l’opportunità commerciale di essere presenti con prodotti digitali nel metaverso, le aziende farebbero bene anche a effettuare un check up preventivo delle implicazioni giuridiche e legali del proprio sbarco nel metaverso.

La proprietà intellettuale

L’obiettivo è di proteggere da subito i beni, i prodotti e i servizi che si intendono replicare in questo mondo virtuale. «È un passaggio semplice quanto necessario» commenta Francesca Gaudino, partner di Baker McKenzie, lo studio legale che ha sintetizzato nelle schede a fianco i suggerimenti a tutela della proprietà intellettuale e dei consumatori per chi vuole accedere ai meta-mondi. «Per i brand si tratta di aggiungere, in fase di registrazione all’ufficio brevetti, anche la versione digitale del marchio e l’utilizzo di oggetti rappresentati digitalmente» continua Gaudino.

Ma questo è solo il primo passo per evitare tentativi di contraffazione che sono già realtà anche nel metaverso. Allo stesso tempo, infatti, occorre proteggere al più presto i propri nomi a dominio anche nel metaverso, per evitare come è già accaduto per Internet la corsa alla registrazione di nomi o brand “acchiappa-click” , sia identici sia soltanto simili. Anche in questo caso, è sufficiente registrare il proprio nome a dominio abbinato al termine “metaverso”.

 

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La privacy

Una volta garantita la tutela della proprietà intellettuale, se le aziende sbarcano nel metaverso dovrebbero anche valutare con attenzione gli aspetti legati alla gestione dei dati dei clienti, conferiti nello spazio virtuale. Anche se il mondo virtuale è del tutto innovativo, di fatto una bussola in questo campo esiste già ed è il regolamento europeo sulla privacy 2016/679 (il Gdpr che, in Italia, è in vigore da quattro anni). «Anche se l’ambiente digitale del metaverso è nuovo e diverso dal web – commenta Raffaele Giarda , partner di BakerMcKenzie- molti strumenti di protezione esistono già. Oltre alle regole sulla tutela della proprietà intellettuale anche quelle sul trattamento dei dati sono adattabili e potrebbero applicarsi al metaverso».

Anche se non si parte da zero, le caratteristiche tecniche e tecnologiche di questo spazio virtuale lasciano aperte alcune importanti questioni legali e giurisdizionali, che solo con il tempo e le prime cause pilota potranno cominciare ad essere dipanate. Nel metaverso non è immediato identificare la normativa applicabile e la giurisdizione competente: in un futuro non troppo lontano, ad esempio, potrebbero sorgere dispute tra due avatar. In quel caso quali regole sarebbero applicabili in mancanza di un luogo fisico a cui ancorare tecnologie e figure che “fluttuano “ nel digitale?

Il ruolo della Pa

Anche per sorvegliare queste evoluzioni è importante che, accanto a cittadini e aziende, nel metaverso si affaccino anche le pubbliche amministrazioni. Per gli esperti di Baker McKenzie come è gia accaduto per i social media «anche nei meta-mondi la Pa potrebbe assolvere ai propri compiti istituzionali e di dialogo con i cittadini».

 

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Cosa fare

1 – Contraffazione 

Si entra nel metaverso per sfruttarne le potenzialità commerciali, senza aver esteso i diritti di proprietà intellettuale alla versione digitale dei corrispettivi prodotti e servizi del mondo fisico. Questo espone a rischi di contraffazione nel mondo virtuale e rende ancora più difficile far valere i propri diritti in questa nuova dimensione

È necessario analizzare in anticipo il proprio portafoglio di titoli di proprietà intellettuale e valutare l’opportunità di estendere in via preventiva la protezione dei propri diritti di proprietà intellettuale alla versione digitale dei corrispettivi prodotti e servizi del mondo

2 – Titoli e domini fraudolenti

Soggetti terzi depositano titoli di proprietà intellettuale identici o simili ai propri in classi merceologiche attinenti al metaverso, lasciate scoperte dai titolari dei diritti del mondo fisico. Rischio di affollamento nel registro di marchi simili o identici e di diluizione del marchio. La registrazione fraudolenta di nomi a dominio identici o simili ai propri, invece, espone anche a rischi in termini di cybersquatting, di contraffazione e concorrenza sleale

Bisogna estendere in anticipo la tutela dei propri titoli di proprietà intellettuale al mondo virtuale e registrazione i nomi a dominio con estensioni connesse al metaverso che includano il proprio segno distintivo; è opportuno estendere il servizio di sorveglianza di marchi di terzi a classi merceologiche relative a prodotti e servizi virtuali. Si potrebbe, inoltre, valutare di stabilire una presenza effettiva nel metaverso per effettuare un monitoraggio dell’ uso fraudolento di segni simili o identici ai propri, anche in assenza di formale deposito del titolo

 

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3 – Moltiplicazione dei metaversi

Con ogni probabilità non ci sarà un unico metaverso ma tanti metaversi, gestiti da diversi soggetti. Se il trattamento dei dati degli utenti del metaverso si basa sul consenso o su un contratto e se viene effettuato con mezzi automatici, occorrerà garantire agli utenti la portabilità dei dati tra i metaversi, e quindi una interoperabilità dei sistemi che li custodiscono.

Trattandosi di una tecnologia ancora in fase di studio, sarà necessario assicurare sin dalla progettazione la compatibilità e la possibilità di scambio di dati tra metaversi, anche se, data la attuale frammentazione degli sforzi, al momento non se ne vede traccia, nemmeno nelle discussioni.Resta da comprendere se le alte soglie sanzionatorie del regolamento Ue sulla privacy potranno fungere da incentivo

4 – Tenuta delle regole

Siamo abituati ad un internet senza confini, che tutela il contraente debole e prende il consumatore a parametro per radicare la giurisdizione in caso di controversie. Rimane da verificare la tenuta di queste regole, implementate in via giurisprudenziale, anche per il metaverso. Rileverà la collocazione dei server delle imprese o la collocazione fisica dell’utente che pone in essere una determinata condotta?

Servono un quadro giuridico quanto più uniforme possibile nelle diverse giurisdizioni, regole certe per individuare l’ambito di applicazione dei vari ordinamenti e di ancoraggio della competenza nonché per risolvere i conflitti. Questo tenendo in considerazione le specificità delle varie branche del diritto. Parola chiave: armonizzazione

5 – Privacy

I dati personali e i metadati saranno il centro del metaverso e al tempo stesso un ambiente virtuale in cui sarà creata, condivisa, raccolta una quantità potenzialmente infinita di dati. Le problematiche privacy che in genere convivono con l’uso di tecnologie avanzate rappresentano una minima parte rispetto agli scenari aperti dal metaverso

La struttura stessa del metaverso dovrà essere disegnata sin dall’origine avendo ben presenti le regole da rispettare e i limiti invalicabili. Occorreranno poi grande consapevolezza da parte dei ’cittadini del metaverso’, un forte impegno delle aziende al rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e un efficace monitoraggio da parte delle autorità competenti. Il metaverso rappresenta sicuramente una delle più grandi sfide per il Gdpr

 

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6 – Sicurezza dei dati

L’intelligenza artificiale nel metaverso, utilizzata, anche per la profilazione dei clienti, sarà capace di raccogliere e metabolizzare un’ingente quantità di dati. Più dati, più punti di raccolta e scambio di dati, comportano un aumento esponenziale dei rischi per la sicurezza dei dati. Dai rischi “tradizionali” di phishing e frodi anche sofisticate, fino ad arrivare ad attacchi veri e propri.

Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (Ia), ancora in fase di proposta, avrà un ruolo chiave nella regolamentazione dell’uso dell’Ia nel metaverso. Il Regolamento assicura che le soluzioni di Ia siano impiegate mettendo al centro l’individuo e il suo benessere. Le soluzioni categorizzate ad alto rischio saranno vietate. I sistemi e le misure di sicurezza dovranno essere ripensati alla luce degli specifici rischi presentati dal metaverso

7 – Attacchi informatici

Per svilupparsi il metaverso dovrà poter disporre di adeguate infrastrutture di comunicazione elettronica e, in particolare reti 5G. Sulle reti saranno trasmessi e raccolti nuovi tipi di dati – tra l’altro, economici e finanziari – con più rischio di attacchi informatici e frodi cibernetiche

Il Pnrr e i fondi Ue offrono incentivi per favorire la realizzazione di reti 5G in tutto il Paese. Sarà anche essenziale garantire la sicurezza delle reti di comunicazione elettronica fisse e mobili nonché della trasmissione dei dati e segnali

8 – Contratti Automatici e Irreversibili

Le transazioni registrate tramite smart contract e blockchain sono irreversibili e incontestabili: può risultare impossibile modificare o annullare un contratto, che si esegue automaticamente al verificarsi di certe condizioni in termini predeterminati. Nel trasferire e monetizzare asset digitali potrebbero emergere dubbi circa l’applicabilità delle tradizionali categorie del diritto con rischio di non poter tutelare appieno il titolare degli asset digitali

Prima di posizionarsi nel metaverso le aziende devono conoscere il funzionamento di Smart Contracts e blockchain, nonché essere certi di diritti/obblighi/facoltà collegati alla titolarità di un asset digitale. L’impiego di NFT porta a un nuovo approccio: si parla di proprietà di asset digitali